Art. 1.

      1. Le società a partecipazione pubblica nonché le imprese e gli enti privati che a qualunque titolo ricevono contributi o incentivi da parte dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche sono tenuti a trasmettere annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione descrittiva degli emolumenti e dei benefìci corrisposti ai propri amministratori e dirigenti apicali.
      2. La relazione prevista dal comma 1 è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.